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Aggiornamento modalità gestione casi e contatti stretti COVID-19

Si comunica che il Ministero ha pubblicato una nuova circolare (qui allegata) per aggiornare le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti COVID-19.

Si riportano di seguito in modo sintetico, gli elementi utili per la scuola, contenuti nella circolare  (Sintesi inviata a questo ufficio da ASL 3). Le indicazioni riguardano tutta la popolazione, per ora anche a scuola, non essendovi specifiche per la gestione dei casi. Pertanto, nella gestione dei casi positivi, non vi è alcuna distinzione fra il personale e gli alunni.

1) CASO CONFERMATO = TEST MOLECOLARE/ANTIGENICO POSITIVO:

  • ASINTOMATICO (DA SEMPRE) - isolamento per i 5 giorni successivi al primo test positivo; rientro senza test. Il rientro può essere anticipato con il test negativo.
  • SINTOMATICO - isolamento per almeno 5 giorni dall'inizio dei sintomi (e comunque per tutta la durata dei sintomi), rientro dopo almeno 5 giorni di isolamento di cui almeno gli ultimi 2 giorni SENZA SINTOMI, non è necessario il test di uscita negativo.
  • soggetti immunodepressi - come sopra, ma con il test negativo per il rientro.
  • ritorno/arrivo dalla Cina - vale per chi risulta positivo entro i primi 7 giorni dall'arrivo in Italia; come sopra (almeno 5 giorni di isolamento, di cui almeno 2 ultimi giorni senza sintomi) con il rientro con il test negativo.
  • PER TUTTI I CASI CONFERMATI CHE RIENTRANO (nel caso specifico, a scuola): FFP2 fino al 10° giorno dalla comparsa dei sintomi/primo test positivo (quindi, almeno 5 di isolamento + 5 con FFP2); tale periodo può essere abbreviato con il test negativo
  • N.B.: i test devono essere eseguiti presso le strutture autorizzate (ASL, farmacie ecc.) e non autosomministrati.

2) CONTATTI STRETTI:

  •  autosorveglianza con FFP2 per i 5 giorni successivi all'ultimo contatto con il caso confermato. In caso di comparsa dei sintomi è raccomandata l'esecuzione del test.
Allegati

Circolare Ministero della Salute n. 51961 del 31 dicembre 2022.pdf

Ultima revisione il 17-09-2024